COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) FRANCO CARUSO (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA) 2) A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA Proc. N. 248/A7

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) FRANCO CARUSO (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA) 2) A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA Proc. N. 248/A7 Considerato che la Procura Federale con nota 3452/538 del 12.3.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S., in riferimento all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Luglio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Caruso Franco l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3 (tre); Alla Società A.C.D. Città Di Vittoria l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che le parti deferite devono rispondere, di quanto loro addebitato, giusto atto di rinvio a giudizio; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Franco Caruso (Presidente Pro Tempore A.C.D. Città Di Vittoria) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. per mesi 3 (tre); Alla Società A.C.D. Città Di Vittoria l’ammenda di Euro 300,00= (trecento); La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it