COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.ite sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare PROMOSPORT BARCELLONA (ME)-Appello avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 – gara Giovanissimi Regionali Promosport Barcellona/Spadafora del 13/01/2008 – C.U.29 del 24/01/2008 Procedimento 58/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.ite sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare PROMOSPORT BARCELLONA (ME)-Appello avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 – gara Giovanissimi Regionali Promosport Barcellona/Spadafora del 13/01/2008 – C.U.29 del 24/01/2008 Procedimento 58/B La società Promosport Barcellona ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate, determinate per la partecipazione alla gara di un soggetto depennato dalla distinta di gara e per questo senza titolo a parteciparvi, sostenendo che l’errore rilevato è stato conseguente alla errata compilazione del referto da parte del Direttore di gara. Lo stesso infatti avrebbe erroneamente indicato in referto l’entrata in campo al 1° minuto del secondo tempo del calciatore indicato in distinta con il n.13, sebbene risultasse depennato e non identificato, mentre invece entrava in campo il n.14. Si è trattato pertanto, a detta della ricorrente, di un formale errore dell’arbitro e non di una irregolarità compiuta dalla società, e per questi motivi la Promosport Barcellona chiede oggi la revisione della sentenza di prima istanza e la omologazione del risultato conseguito dalle squadre in campo. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, osserva che non può trovare accoglimento l’odierno appello della Promosport Barcellona dal momento che gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., danno una precisa ed inoppugnabile indicazione dei fatti accaduti nel corso della gara. Peraltro la società non ha opposto alcuna riserva al direttore di gara all’atto della sottoscrizione del referto di fine gara con questo asseverandone, per propria parte, quanto in esso contenuto. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società Promosport Barcellona e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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