COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: 1) Sig. Leonardo Fichera Presidente A.S.D. Mascali Calcio 2) A.S.D. Mascali Calcio

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: 1) Sig. Leonardo Fichera Presidente A.S.D. Mascali Calcio 2) A.S.D. Mascali Calcio PROCEDIMENTO N. 36/A Il Procuratore Federale, con nota del 22.10.2007, debitamente notificata alle parti interessate, visti gli atti trasmessi dall’Ufficio Indagini relativi ad accertamenti nella vicenda contenziosa che ha interessato la Società Acireale A.S.D. e la Mascali Calcio A.S.D., attinente ad una richiesta di indennizzo di quest’ultima Società per mancato incasso e danni subiti in occasione della partita Mascali – Acireale del 27.08.2006 nell’impianto sportivo di Riposto; Rilavato che nell’ambito degli accertamenti espletati è emerso che il Sig. Leonardo Fichera in data 21.12.2006 ha presentato querela nei confronti del Sig. Santo Massimino, Presidente dell’Acireale per i reati ti truffa, falso ed altro; Rilevato che il Sig. Leonardo Fichera in sede di processo verbale del confronto diretto tra le parti redatto in data 12 Aprile 2007 dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, ha manifestato l’intenzione direttamente la querela presentata contro il Sig. Santo Massimino . Considerato che, comunque, ai fatti sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione della “clausola compromissoria” (Art. 30 commi 3 e 4 dello Statuto F.I.G.C. – ex Art. 27 vigente all’epoca dei fatti), nonché dei precetti di cui all’Art. 1 comma 1) C.G.S., e dell’Art. 2 comma 4) C.G.S. ascrivibile alla Società A.S.D. Mascali per la condotta tenuta dal suo Presidente Sig. Leonardo Fichera; Per quanto sopra ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) Il Sig. Leonardo Fichera; 2) La Società A.S.D. Mascali calcio per rispondere delle violazioni sopra specificate; Contestati e debitamente notificati i superiori addebiti alle parti deferite, le stesse sono state convocate ritualmente all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 20.11.2007, con inizio alle ore 15.30. Alla predetta udienza nessuna delle parti deferite si è presentata, senza addurre giustificazione alcuna ne ha prodotto, memorie difensive; Pertanto, sono state raccolte le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale qui di seguito riportate: “ Ritenere le parti deferite responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Leonardo Fichera l’inibizione a tutti gli effetti per anni 1 (uno), Alla Società A.S.D. Mascali Calcio, l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille) e la penalizzazione di tre punti nella classifica del Campionato di competenza Stagione 2007/2008; Il caso in esame, trovando i suoi presupposti in dato di fatto con la realizzazione dalle nascenti responsabilità consequenziali debitamente documentate, non è abbisognevole di ulteriore attività istruttoria ed accertativa. Le parti rinviate a giudizio sono certamente responsabili delle violazioni loro ascritte; Tutto si evince ancora meglio nella dettagliata, scrupolosa e completa relazione curata dall’Inquirente e la mancata presentazione all’udienza dibattimentale delle parti deferite è alquanto sintomatica; Per quanto ci interessa rimane confermata la lesione della clausola compromissoria a carico delle parti deferite per avere adito, senza la preventiva autorizzazione del Presidente Federale, l’Autorità Giudiziaria con la presentazione della querela nei confronti del Presidente Massimino Santo della Società Acireale; Né, in proposito, è esimente della violazione ascritta, la dichiarazione di remissione della querela da parte del Fichera Leonardo; Ciò posto, visto l’Art. 30 (ex Art. 27) del nuovo Statuto Federale; Visto l’Art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA: Di ritenere il Sig. Leonardo Fichera Presidente della Società A.S.D. Mascali Calcio e la Società A.S.D. Mascali Calcio, responsabili dei capi di imputazione loro ascritti come da atto di rinvio a giudizio, ritualmente e debitamente notificati alle parti interessate, infliggendo al Sig. Leonardo Fichera l’inibizione, ai sensi dell’Art. 19 n. 1) lettera h) Codice di Giustizia Sportiva a tutto il 30.11.2008; Alla Società A.S.D. Mascali Calcio l’ammenda di Euro 500,00= (cinquecento) e la penalizzazione di tre punti nella classifica del Campionato di competenza Stagione Sportiva 2007/2008; La presente va notificata alle parti interessate; Alla Procura Federale nonché alla Commissione Disciplinare Nazionale.
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