COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 3/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: CAVALLARO Rosario; FESCO Giuseppe; A.S.D. ATLETICO RIPOSTO – (violazione artt: 1 comma 1); 2 comma 1; e 4 C.G.S.- art. 40 comma 2 N.O.I.F.) Proc.n°60/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 3/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: CAVALLARO Rosario; FESCO Giuseppe; A.S.D. ATLETICO RIPOSTO - (violazione artt: 1 comma 1); 2 comma 1; e 4 C.G.S.- art. 40 comma 2 N.O.I.F.) Proc.n°60/A Il Procuratore Federale, rilevato che, con nota del 20 Giugno 2006, il Presidente della A.S.D. Piano Tavola, in relazione allo svincolo per inattività del calciatore Cavallaro Rosario tesserato A.S.D. Piano Tavola (matricola 3333239), ha evidenziato che l’inattività del tesserato nella stagione sportiva 2005/2006 era stata determinata dal volontario allontanamento dell’interessato sin dal mese di agosto 2005, e al suo contemporaneo tesseramento con la A.S.D. Atletico Tremestieri di Mascalucia (matricola FIGC 740863), formalmente, in qualità di dirigente e, sostanzialmente, con mansioni di allenatore della squadra Giovanissimi Provinciali; considerato che, a seguito della presentazione della nota del 20 Giugno 2006, sono stati eseguiti accertamenti dall’Ufficio Indagini (cfr. relazione del 14 Marzo 2007 e documentazione allegata che è integrale del presente provvedimento); rilevato che in data 1° Dicembre 2006 Abbadessa Nicolo’ segretario della A.S.D. Piano Tavola, ha dichiarato che Rosario Cavallaro, nella stagione sportiva 2004/2005 era tesserato presso la citata società e svolgeva mansioni di giocatore e di allenatore del settore giovanile finchè, nell’Agosto 2005, manifestava l’intenzione di allontanarsi dalla Società; considerato che, dai tabulati dei tesserati dell’A.S.D. Piano Tavola, risulta che il Cavallaro è stato tesserato dalla Società dal dicembre 2004 al Maggio 2006; rilevato che Gangi Antonio, Somma Pasquale, Bonaccorso Carmelo Ivan, Ventimiglia Paolo – tutti calciatori della Pol. Aci S. Antonio Ambrosiana (prima della stagione 2006 -2007 denominata A.S.D. Atletico Tremestieri) – e Bonaccorso Sebastiano (dirigente della medesima Società), hanno dichiarato che Cavallaro Rosario ha svolta attività di allenatore della citata Squadra nelle stagioni precedenti a quella 2006/2007, e attualmente espleta collaborazione tecnica nell’ambito del Settore Giovanile della medesima squadra; rilevato che Fesco Guseppe, all’epoca dei fatti Presidente della Pol. Aci S. Antonio Ambrosiana, oggi Vice Presidente della A.S.D. Atletico Riposto, ha dichiarato di aver voluto direttamente avvalersi della collaborazione del Cavallaro, di averlo inserito in data 09 Settembre 2005 come collaboratore nella lista depositata presso la FIGC – Com. Reg. di Palermo, ma di non avere mai verificato se lo stesso fosse o meno già tesserato con altre squadre; considerato, quindi, che a carico di Cavallaro Rosario è configurabile un’ipotesi di responsabilità, ai sensi dell’articolo1, comma 1 del CGS, e dell’articolo 40 comma 2 NOIF, in relazione agli artt.17 ss, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di collaborazione tecnico presso la Pol. Aci S. Antonio Ambrosiana nelle stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006, senza essere iscritto all’albo dei tecnici , ed essendo, contemporaneamente, tesserato come calciatore con l’A.S.D. Piano Tavola; ritenuto che a carico di Fesco Giuseppe è configurabile un’ipotesi di responsabilità, ai sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 del CGS, e dell’articolo 40 comma 2 NOIF, in relazione agli artt.17 ss, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, in qualità, all’epoca dei fatti di Presidente della Po. Aci S. Antonio Ambrosiana, attualmente Vice Presidente A.S.D. Atletico Riposto, chiamato a collaborare Cavallaro Rosario in qualità di tecnico presso la Pol. Aci S. Antonio Ambrosiana, nelle stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006, senza verificare che lo stesso fosse iscritto all’albo dei tecnici; considerato, che, in relazione ai fatti indicati, che sono configurabili anche ipotesi di responsabilità diretta (con riferimento alla condotta contestata al Presidente Fesco Giuseppe) e oggettiva (con riferimento alla condotta contestata al Cavallaro Rosario) della Pol. Aci S. Antonio Ambrosiana, ai sensi dell’articolo2 comma 4 (trasfuso nell’art.4 commi 1 e 3 ) del CGS; visto articolo 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva ha DEFERITO A questa Commissione Disciplinare Territoriale presso il Com. Reg. Sicilia LND; 1) Cavallaro Rosario, per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, e dell’articolo 40 comma 2 NOIF, in relazione agli artt.17 ss,del Regolamento del Settore Tecnico, pre aver svolto attività di collaborazione tecnica presso la Pol. Aci S. Antonio Ambrosiana, nelle stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006, senza essere iscritto all’albo dei Tecnici ed essendo, contemporaneamente, tesserato come calciatore con la A.S.D Piano Tavola; 2) Fesco Giuseppe, per rispondere della violazione degli artt.1 comma 1 e 2 comma 1 del CGS e dell’articolo 40 comma 2 NOIF, in relazione agli artt.17 ss, del Regolamento del Settore Tecnico per avere in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della Pol. Aci S. Antonio Ambrosiana, attualmente Vice Presidente A.S.D. Atletico Riposto, chiamato a collaborare Cavallaro Rosario in qualità di tecnico presso la Pol, Aci S. Antonio Ambrosiana, nelle stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006, senza verificare che lo stesso fosse iscritto all’albo dei tecnici; 3) La Pol. Aci S.Antonio Ambrosiana all’epoca dei fatti, attualmente A.S.D. Atletico Riposto, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, delle violazioni dell’art.2 comma 4 del CGS, (oggi trasfuso nell’articolo 4 commi 1 e 3 del CGS) rispettivamente in relazione alle condotte contestata al Presidente Fesco Giuseppe e a Cavallaro Rosario. Contesti i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedi’ 18 Dicembre 2007, presso i locali della Federacalcio Via Ugo La Malfa 122 Palermo con inizio alle ore 16,00. Il termine perentorio per produrre memorie difensive,controdeduzioni, richiesta audizione testi, con indicazione delle generalità complete ed il relativo recapito e con la trascrizione delle domande cui i testi saranno escussi, è stato fissato improrogabilmente giorno 13 Dicembre 2007 ore 18,00. Alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente. In data 12 Dicembre 2007 è prevenuta una memoria difensiva a firma Fesco Giuseppe, dichiarandosi dimissionario dall’Atletico Riposto, deducendo la sua estraneità al caso in esame e la incompatibilità di alcuni presupposti a base dall’Inquirente, ai fini dell’odierno rinvio a giudizio; In mancanza di opposizioni o eccezioni di qualsivoglia natura in ordine al caso in esame, sono state raccolte le conclusioni e le richieste del rappresentante la procura Federale qui di seguito riportate: “ritenere il Sig. Cavallaro Rosario, il Sig. Fesco Giuseppe, la A.S.D. Atletico Riposto, responsabili dei relativi capi di imputazione loro ascritti e debitamente notificati, e di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo rispettivamente al Sig. Cavallaro Rosario la squalifica a tutti gli effetti per mesi 6 (sei) ; al sig. Fesco Giuseppe la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla FIGC per mesi 6 (sei); alla A.S.D. Atletico Riposto, l’ammenda a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva di € 2000,00.” - L’attenta e meticolosa attività accertativa curata dall’ Inquirente, porta a concludere di affermare che il Sig. Cavallaro Rosario nel periodo decorrente le stagioni 2004/2005, 2005/2006 ha svolta la propria attività di collaboratore tecnico in violazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia; risulta, infatti, un’irregolare duplice attività sia prima come calciatore della A.S.D. Piano Tavola e contemporaneamente come collaboratore tecnico per la società Aci S. Antonio Ambrosiana. - Gli accertamenti, agli atti, documentano tale irregolarità; né esimente delle responsabilità ascrittagli appare la semplicistica dichiarazione del sig. Fesco Giuseppe di avere assunto il Cavallaro Rosario come collaboratore della sua società Aci S. Antonio Ambrosiana ( ex A.S.D. Atletico Tremestieri) oggi A.S.D Atletico Riposto, senza avere mai verificato se lo stesso fosse o meno già tesserato con altra società; - Il particolare accertamento curato, giova ripetere, dall’Inquirente non ipotizza dubbio alcuno in merito; la totale assenza delle parti deferite non depone a favore delle stesse anzi convince sulla legittimità delle statuizioni posta a carico di quanti chiamati a risponderne. L’odierna A.S.D. Atletico Riposto, è chiamata , anche essa a titola di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle condotte contestate al Presidente Sig. Fesco Giuseppe ed al tesserato Cavallaro Rosario. - Pertanto, visti gli artt.1 comma 1; 2 comma 1; 2 comma 4 CGS e l’art. 40 comma 2 NOIF; DELIBERA - Di ritenere il sig. Cavallaro Rosario; Il Sig. Fesco Giuseppe; l’A.S.D. Atletico Riposto, responsabili dei relativi capi d’imputazione loro ascritti e di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo rispettivamente al Sig. Cavallaro Rosario la squalifica a tutti gli effetti sino al 30 Giugno 2008; al sig. Fesco Giuseppe l’inibizione a svolger qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla FIGC sino al 30 Giugno 2008; alla A.S.D. Atletico Riposto l’ammenda, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, di € 2000,00. - La presente Delibera va notificata alle parti interessate deferite; alla Presidenza della LND; nonché alla Procura Federale
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