COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. FRANCESCO SALVO – SOCIETA’ A.S.D. MELILLESE CALCIO – PROC. N. 132/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. FRANCESCO SALVO – SOCIETA’ A.S.D. MELILLESE CALCIO –
PROC. N. 132/A
Il Procuratore Federale,
Letti gli atti relativi una richiesta di accertamenti, inoltrata dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia, in ordine ad un denuncia presentata allo stesso Comitato dal Sig. Luca Luciano in merito a presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla Società A.S.D. Melillese Calcio.
Rilevato, sulla base delle indagini svolte dall’Ufficio Indagini che la Società A.S.D. Melillese Calcio, nel corso della stagione sportiva 2006/2007 esonerava il proprio allenatore Sig. Luca Luciano senza la dovuta comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento e, per decisione del proprio Presidente, non gli restituiva il tesserino di riconoscimento trattenendolo senza alcuna giustificazione.
Rilevato, inoltre che la parte della denuncia inerente l’inosservanza degli accordi scritti tra la Società in questione e l’allenatore Luca Luciano costituisce in questa fase materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale ai sensi dell’Art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi delle violazioni di cui artt. 1, 2 del C.G.S. in relazione anche all’Art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
Vista la proposta del relatore, sostituto Procuratore, Dott. Salvatore Alemanno approvata dal Procuratore Federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri;
visto l’Art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
DEFERISCE
Alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:
Sig. Francesco Salvo (Presidente della A.S.D. Melillese Calcio);
Società A.S.D. Melillese Calcio.
Per rispondere:
Il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 (principi di lealtà correttezza e probità) del C.G.S., per avere esonerato il proprio allenatore non rispettando la procedura suindicata e per aver trattenuto senza alcuna giustificazione il tesserino del Sig. Luca Luciano;
La Società A.S.D. Melillese Calcio della violazione dell’Art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente che hanno violato i principi di lealtà e correttezza sportiva posti a base dell’ordinamento sportivo e descritti nella parte motiva.
Contestati i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale del 19 Febbraio 2008;
Alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente né sono state prodotte memorie difensive o giustificative;
Pertanto sono state raccolte le conclusioni e le richieste dei rappresentanti la Procura Federale qui di seguito riportate;
“Ritenere responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendo al Sig. Salvo Francesco l’inibizione a tutti gli effetti, ai sensi dell’Art. 19 commi 1 e 2 C.G.S., per mesi 2 (due);
Alla Società A.S.D. Melillese Calcio l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento)
Anche questo caso in esame non richiesta ulteriore attività istruttoria accertativa, basandosi su elementi di riscontro oggettivi ed obiettivi certi e documentali. Le risultanze istruttorie curate dall’inquirente postulano la certezza della responsabilità da porre a carico di quanti rinviati a giudizio. Tra l’altro appare alquanto sintomatica la totale assenza di produzione di qualsiasi elemento di difesa o giustificative, in merito a quanto debitamente contestato;
Pertanto questo Organo Decidente non può che confermare le statuizioni di responsabilità per quanto posto in essere dagli odierni inquisiti, con i consequenziali provvedimenti disciplinari di cui in dispositivo.
P.Q.M..: Visti gli Artt. 1 comma 1); 4 comma 1 del C.G.S.
DELIBERA:
Ritenere il Sig. Francesco Salvo (Presidente A.S.D. Melillese Calcio) e la Società A.S.D. Melillese Calcio, responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, meglio specificati nell’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli stessi, infliggendo al Sig. Francesco Salvo l’inibizione a tutti gli effetti giusto quanto in merito previsto dall’Art. 19 commi 1) e 2) Codice di Giustizia Sportiva fino al 30 Aprile 2008;
Alla Società A.S.D. Melillese Calcio l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento);
La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale F.I.G.C..
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