COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D LICATA 1931 S.R.L. – Avverso squalifica calciatore Semprevivo Marco per tre gare – Gara Licata 1931 – Gattopardo Palma del 02/11/08- C.U.92 LND Procedimento 57/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D LICATA 1931 S.R.L. – Avverso squalifica calciatore Semprevivo Marco per tre gare – Gara Licata 1931 – Gattopardo Palma del 02/11/08- C.U.92 LND Procedimento 57/A Letto l’appello proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica del calciatore e ne chiede la riduzione da tre a due giornate in relazione alle condizioni di gravità del fatto contestato ed addebitato. La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e gli scritti difensivi presentati dalla società ricorrente rileva che nel referto è rubricato in maniera chiara e precisa il comportamento tenuto dal calciatore e la sanzione inflitta dal giudice sportivo è adeguata all’infrazione inflitta. PQM DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto e per l’effetto addebita la tassa reclamo di Euro 130,00 non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it