COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. FIUMEFREDDESE (ME) – Avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, la inibizione sino al 15/11/2008 a carico del Dirigente PAPA, la squalifica per una gara per il calciatore ARCOLIA MATTIA – Gara Prima Categoria Gir. E Fiumefreddese -Peonia Riposto del 27/09/2008 C.U.80 del 23/10/2008 Procedimento 45/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. FIUMEFREDDESE (ME) - Avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, la inibizione sino al 15/11/2008 a carico del Dirigente PAPA, la squalifica per una gara per il calciatore ARCOLIA MATTIA – Gara Prima Categoria Gir. E Fiumefreddese -Peonia Riposto del 27/09/2008 C.U.80 del 23/10/2008 Procedimento 45/A La società in premessa ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate determinate dal Giudice di primo esame sostenendo che il reclamo di prima istanza doveva essere rigettato per inammissibilità conseguente alla irregolarità formale della trasmissione della copia del reclamo, inviato ad un indirizzo diverso da quello che la società aveva ufficializzato come recapito della corrispondenza.Controdeduce a sua volta la Società Peonia Riposto di avere inoltrato la raccomandata contenente copia del reclamo all’indirizzo indicato quale sede sociale della società A.S.D. Fiumefreddese, così rispettando le normative esplicitate dall’articolo 38 comma 8 del C.G.S.La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali, osserva effettivamente che con C.U.18 pubblicato il 21/08/2008, data antecedente a quella di disputa della gara in esame, era stato reso noto che la A.S.D. Fiumefreddese indicava quale indirizzo per la corrispondenza il seguente: c/o Bar Caprice -Piazza San Vincenzo n.1/2-95013 Fiumefreddo di Sicilia.Quest’ultimo era dunque l’indirizzo al quale la reclamante Peonia Riposto doveva ritualmente inoltrare la raccomandata contenente copia del reclamo stesso e non la via Oberdan 105 – Fiumefreddo di Sicilia, indirizzo della sede della società Fiumefreddese.L’invocato articolo 38 comma 8 del C.G.S., per individuare il domicilio relativo alle comunicazioni da trasmettere alle società, cita testualmente al comma a) “il domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi di Giustizia Sportiva” al comma b) “ovvero presso la sede della società”.Quanto citato al su esposto comma b) non deve essere inteso come possibilità alternativa a quanto citato nel precedente comma a), e cioè, nello specifico, non introduce la possibilità di trasmettere atti all’uno o all’altro recapito secondo il proprio piacimento. Le due indicazioni dei commi a) e b) sono invece alternative che si escludono a vicenda: se esiste una ufficiale indicazione del domicilio eletto per la trasmissione degli atti alla società, rimane esclusa la possibilità di trasmettere gli atti all’indirizzo della sede della società.Ovviamente qualora non è stata data alcuna ufficiale indicazione del domicilio eletto per la trasmissione degli atti, questi dovranno essere trasmessi all’indirizzo della sede della società.Per tutto quanto sopra detto, ritenuto che la società Peonia Riposto ha commesso formale errore nell’invio alla controparte della raccomandata contenente copia del reclamo, rilevata la inammissibilità del reclamo in prima istanza, ai sensi dell’articolo 36 comma 4 del C.G.S., DELIBERA Di accogliere l’appello inoltrato dalla società A.S.D. Fiumefreddese annullando senza rinvio le decisioni del Giudice di primo esame e ripristinando la omologazione del risultato di 3-0 in favore della A.S.D. Fiumefreddese conseguito sul campo alla fine dei tempi regolamentari della gara. Confermando che le sanzioni già assunte a carico dei calciatori interessati devono, comunque, trovare esecuzione ( articolo 22 C.G.S.) Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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