COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Calcio Canicattì – Avverso ammenda di Euro 300,00 – Gara Canicattì – Alcamo del 26/10/08 – Promozione Girone A C.U. N. 87 LND del 30/10/08 Procedimento 48/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Calcio Canicattì – Avverso ammenda di Euro 300,00 – Gara Canicattì – Alcamo del 26/10/08 – Promozione Girone A C.U. N. 87 LND del 30/10/08 Procedimento 48/A Con appello ritualmente proposto la società ASD Canicatti ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo per l’ammenda di Euro 300,00 e ne chiede una riduzione ritenendo di essersi attivata in maniera idonea a prendere tutte le misure di ordine pubblico e che quanto accaduto è stato dovuto ad un gesto isolato di un singolo tifoso. La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: il comportamento assunto da alcuni sostenitori della Società Canicattì è certamente deprecabile e censurabile ma tenuto conto che tale comportamento si è limitato sol ad un atteggiamento poco sportivo da parte di pochi tifosi isolati si ritiene di determinare la sanzione inflitta come da dispositivo. PQM DELIBERA Di ridurre l’ammenda nei confronti della società ASD Calcio Canicatti ad Euro 200,00 Senza addebito di tassa.
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