COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Real Gazebo – Appello avverso squalifica calciatore Castiglione Michele per tre gare – Gara San Pio X – Real Gazebo del 25/10/08- Campionato 2° Categoria /G- C.U. N. 87 LND. Procedimento 51/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Real Gazebo - Appello avverso squalifica calciatore Castiglione Michele per tre gare – Gara San Pio X – Real Gazebo del 25/10/08- Campionato 2° Categoria /G- C.U. N. 87 LND. Procedimento 51/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica comminata dal proprio tesserato e ne chiede la riduzione tenuto conto che il comportamento assunto è circoscritto per come dichiarato nelle difese articolate, ad una affermazione labiale senza alcuna conseguenza. La Commissione Disciplinare letti atti di gara ed il referto arbitrale rileva che il comportamento tenuto dal calciatore è contrario alle norme dettate dal regolamento ma sicuramente è stato circoscritto in una affermazione labiale,che può essere determinata come da in dispositivo. PQM DELIBERA Di determinare la squalifica del calciatore Castiglione Michele (Real Gazebo) per due gare Senza Addebito di tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it