COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Camporeale F.C. (Pa) Avverso le sanzioni dell’ammenda di €500,00 a carico della società, le squalifiche per nove gare a carico del calciatore Donzè Francesco, per tre gare a carico del calcitore Camarda Giuseppe e per due gare a carico del calciatore Spera Giuseppe. Gara 2^ categoria/C ASD Sporting RCB – ASD Camporeale FC del 26 Ottobre 2008 C.U. 87 LND del 30 Ottobre 2008 Procedimento 52/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Camporeale F.C. (Pa) Avverso le sanzioni dell’ammenda di €500,00 a carico della società, le squalifiche per nove gare a carico del calciatore Donzè Francesco, per tre gare a carico del calcitore Camarda Giuseppe e per due gare a carico del calciatore Spera Giuseppe. Gara 2^ categoria/C ASD Sporting RCB – ASD Camporeale FC del 26 Ottobre 2008 C.U. 87 LND del 30 Ottobre 2008 Procedimento 52/A L’ASD Camporele FC ha inoltrato ricorso avverso le squalifiche in epigrafe sostenendo che quanto indicato dall’Arbitro nel proprio referto è solo in parte rispondente al vero al momento che la descrizione dei fatti accaduti è stata amplificata in relazione a quanto effettivamente accaduto. La Commissione Disciplinare, sentite le ragioni ribadite dalla ASD Camporele FC nel corso dell’udienza dibattimentale del 11 Novembre 2008, letti gli atti ufficiali che, per consolidata Giurisprudenza, godono di fede privilegiata, osserva: non si può porre in dubbio che l’Arbitro è stato colpito con uno schiaffo da un sostenitore dalla società ospitata introdottosi indebitamente sul terreno di giuoco; non è contestabile che il Donzè Francesco si sia reso autore di un grave comportamento quale quello di aver afferrato con le mani la testa dell’Arbitro proferendo insulti; è altresì incontestabile che il Camarda Giuseppe proferiva una generica frase minacciosa. Preliminarmente evidenziato che la squalifica per due gare a carico del calciatore Spera Giuseppe non è appellabile per norma regolamentare, si ribadisce che la società ASD Camporeale FC risponde oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, che il comportamento del Sig. Donzè Francesco seppur grave, non ha prodotto danno alcuno all’Ufficiale di gara. Per quanto infine al comportamento del Camarda Giuseppe si evidenzia che quest’ultimo si è reso protagonista di una generica minaccia rimasta contenuta in quel solo gesto e senza nessuna reiterazione di minaccia e offese. Per quanto sopra detto si determina come in dispositivo. DELIBERA Di confermare l’ammenda di euro 500,00 a carico della società ASD Camporeale F.C a titolo di responsabilità oggettiva Di squalificare per sei gare al calciatore Donzè Francesco (ASD Camporeale F.C) Di squalificare per due gare il calciatore Camarda Giuseppe ( ASD Camporeale F.C.) di dichiarare inammissibile il ricorso avverso la squalifica del calciatore Spera Giuseppe (ASD Camporeale F.C.) Senza addebito di tassa.
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