COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Geraci Michele ( Presidente A.S.D. Sancataldese Calcio) 2. Sig. Scarlata Salvatore (Dirigente accompagnatore A.S.D. Sancataldese Calcio) 3. Società A.S.D. Sancataldese Calcio Procedimento 24/A4

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Geraci Michele ( Presidente A.S.D. Sancataldese Calcio) 2. Sig. Scarlata Salvatore (Dirigente accompagnatore A.S.D. Sancataldese Calcio) 3. Società A.S.D. Sancataldese Calcio Procedimento 24/A4 Considerato che la Procura Federale con nota 1486/1386 del 02 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 38 comma 1 ) N.O.I.F. e art.40 comma 1) Regolamento L.N.D.; articolo 61comma 1) N.O.I.F.; articolo 4 commi 1)e 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili di quanto loro ascritto, come indicato nell’atto di contestazione e rinvio a giudizio, debitamente notificato, infliggendo al Sig. Geraci Michele l’inibizione per mesi 3 (tre); al Sig. Scarlata Salvatore l’inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Sancataldese Calcio l’ammenda di € 1000,00. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:nessuna memoria difensiva è stata prodotta. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato, come indicato, specificato e motivato nelle contestazioni di cui all’atto di rinvio a giudizio, debitamente notificato alle parti interessate DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Geraci Michele (Presidente A.S.D. Sancataldese Calcio) ed al sig. Scarlata Salvatore (Dirigente accompagnatore A.S.D. Sancataldese Calcio) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due) Alla società A.S.D. Sancataldese Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte e consumate dal proprio Presidente e dal dirigente accompagnatore l’ammenda di €500,00 (cinquecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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