COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Oliva Salvatore ( Presidente A.S.D. San Paolo Solarino) 2. Società A.S.D. San Paolo Solarino Procedimento 27/A1

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Oliva Salvatore ( Presidente A.S.D. San Paolo Solarino) 2. Società A.S.D. San Paolo Solarino Procedimento 27/A1 Considerato che la Procura Federale con nota 1456/024 del 01 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. e articolo 38 comma 1 ) N.O.I.F. e art.4 comma 1) C.G.S. per le violazioni di cui in narrativa dell’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato alle parti interessate Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti ,di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Oliva Salvatore l’inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. San Paolo Solarino l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memorie difensive. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato, giuste motivazioni e indicazioni delle violazioni debitamente specificate e notificate alle parti interessate DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: 1. Al Sig. Oliva Salvatore (Presidente A.S.D. San Paolo Solarino) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due) 2. Alla società A.S.D. San Paolo Solarino l’ammenda di €300,00 (trecento) a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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