COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Pagano Antonino ( Presidente CUS Capaci Calcio) 2. Società CUS Capaci Calcio Procedimento 27/A2

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Pagano Antonino ( Presidente CUS Capaci Calcio) 2. Società CUS Capaci Calcio Procedimento 27/A2 Considerato che la Procura Federale con nota 1450/1375 del 01 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. e articolo 40 comma 1 )Regolamento L.N.D. e art.4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti ,come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Pagano Antonino l’inibizione per mesi 3 (tre); alla società CUS Capaci Calcio l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memorie difensive. Ritenuto che quanti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato, come accertato e motivato nell’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato alle parti interessate DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: 1. Al Sig. Pagano Antonino (Presidente CUS Capaci Calcio) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due) 2. Alla società CUS Capaci Calcio a titolo di responsabilità diretta per quanto addebitato al proprio Presidente l’ammenda di €300,00 (trecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it