COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Migliore Filippo ( Presidente A.S.D. Kamarat) Società A.S.D. Kamarat Procedimento 27/A4
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Migliore Filippo ( Presidente A.S.D. Kamarat)
Società A.S.D. Kamarat
Procedimento 27/A4
Considerato che la Procura Federale con nota 1454/1375 del 01 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. e art.4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Migliore Filippo che eccepisce l’illegittimità del deferimento
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “preliminarmente, avvalendosi dei poteri previsti in materia delle norme federali, contesta al presidente della società deferita che il deferimento in esame va riferito al campionato “Juniores ” obbligatorio per i partecipanti il campionato “Eccellenza” pertanto chiede di ritenere responsabili degli addebiti ascritti per quanti rinviati a giudizio, e conseguentemente infliggere al Sig. Migliore Filippo l’inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Kamarat l’ammenda di € 200,00 (duecento)
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Presidente Sig.Migliore Filippo sostiene che il deferimento di che trattasi fa riferimento al campionato di “Eccellenza” e non quella “Juniores”, come sostiene il rappresentante la Procura Federale e, per tanto, per quest’ultimo campionato “Juniores” mancherebbe la contestazione, essendo in regola la società per quanto attiene il campionato “Eccellenza”;
Ritenuta legittima la contestazione formulata dal rappresentante la Procura federale, in udienza a carico delle parti deferite le quali devono, per tanto, rispondere dell’addebiti loro ascritti
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, nonché della contestazione formulata in udienza dal rappresentante la Procura Federale, infliggendo al Sig. Migliore Filippo (Presidente A.S.D. Kamarat) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno);
Alla società A.S.D. Kamarat a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 200,00 (duecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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