COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Atletico Francofonte Avverso squalifica calciatore Mazzone Aurelio (capitano) fino al 30 Giugno 2011 e calciatore Anfuso Giuseppe fino al 30 Giugno 2011 Gara Campionato 2^ categoria/H V. Barriera – A. Francofonte del 01 Novembre 2008 C.U. 96 LND del 06 Novembre 2008 Procedimento 59/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Atletico Francofonte Avverso squalifica calciatore Mazzone Aurelio (capitano) fino al 30 Giugno 2011 e calciatore Anfuso Giuseppe fino al 30 Giugno 2011 Gara Campionato 2^ categoria/H V. Barriera - A. Francofonte del 01 Novembre 2008 C.U. 96 LND del 06 Novembre 2008 Procedimento 59/A L’appellante chiede che sia annullata la squalifica del calciatore e capitano Mazzone Antonio denunciando che la condotta violenta attribuita allo stesso ex articolo 3 comma 2 C.G.S. è in realtà del tesserato sig. Fava Giuseppe. Chiede altresì la riduzione della squalifica a carico del calciatore Anfuso Giuseppe in quanto il calcio subito dal Direttore di gara è scaturito dalla concitazione del contesto. La Commissione Disciplinare, letti, gli atti ufficiali di gara, sentito il rappresentante della società appellante, il calciatore Mazzone Antonio e il dirigente Fava, osserva: dagli Atti Ufficiali non risulta la presenza tra i dirigenti o tesserati in panchina del Sig. Fava. Pertanto il predetto non può essere l’autore del pugno che l’Arbitro attribuisce alla responsabilità di uno degli occupanti la panchina stessa. Di contro non può essere attribuito la responsabilità della condotta violenta al capitano Mazzone Antonio, posto che lo stesso risulta essere stato espulso in precedenza al 29° del secondo tempo e non risulta la sua presenza nel contesto finale. Ne consegue l’annullamento della squalifica a carico del calciatore Mazzone Antonio e , di contro, l’applicazione della sanzione ex articolo 3 comma 2 C.G.S. al vice capitano Pitruzzello Giuseppe, almeno fino a quando non sia individuato l’autore dell’atto. P.Q.M. DELIBERA Di annullare la squalifica a carico del calciatore Mazzone Antonio; di infliggere allo stesso, espulso, la squalifica per due giornate, già scontate di squalificare il calciatore e vice capitano Pitruzzello Giuseppe fino al 30 Giugno 2011 ex articolo 3 comma 2 C.G.S. di confermare ogni altro provvedimento assunto in Primo esame; senza addebito di tassa
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