COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Di Maria Gaetano ( Presidente pro tempore A.S.D. Real Avola) 2. Sig. Di Maria Filippo (Dirigente – Segretario A.S.D. Real Avola) 3. Azzaro Gaetano (Dirigente A.S.D. Real Avola) 4. Società A.S.D. Real Avola) Procedimento 14/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Di Maria Gaetano ( Presidente pro tempore A.S.D. Real Avola) 2. Sig. Di Maria Filippo (Dirigente – Segretario A.S.D. Real Avola) 3. Azzaro Gaetano (Dirigente A.S.D. Real Avola) 4. Società A.S.D. Real Avola) Procedimento 14/A Considerato che la Procura Federale con nota 1219/1256 del 22 Settembre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione articolo 38 e 61 N.O.I.F. e art.4 comma 1) e 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 18 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente: tutte le parti deferite che hanno prodotto memorie difensiva Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti ,come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Di Maria Gaetano l’inibizione per mesi 6 (sei); al Sig. Azzaro Gaetano l’inibizione per mesi 4 (quattro) al Sig. Di Maria Filippo l’inibizione per mesi 2 (due) alla società A.S.D. Real Avola) l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) Raccolte quanto richiesto: hanno prodotto memorie difensive, insistendo, in udienza, sui motivi in essa addotti. In buona sostanza insistono nell’affermare di aver utilizzato il Sig. Tringale Paolo loro tesserato come calciatore, solo a titolo di collaboratore e non di allenatore. A tale titolo avevano avanzato richiesta per tal Bonaventura Antonio il quale non ha svolto il suo incarico perché dimissionario Ritenuto che le ragioni adottate sia nelle memorie difensive che in udienza non sono esimenti delle responsabilità ascritte, tenuto conto anche che il Sig. Tringale Paolo non risulta tesserato allenatore P.Q.M. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Di Maria Gaetano (Presidente pro tempore A.S.D. Real Avola); al Sig. Azzaro Gaetano (Dirigente A.S.D. Real Avola); Di Maria Filippo (Dirigente A.S.D. Real Avola) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. rispettivamente di mesi 4 (quattro), di mesi 2 (due) e di mesi 2 (due) e alla A.S.D. Real Avola) l’ammenda di €300,00 (trecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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