COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Trapani – Appello avverso squalifica calciatore Scuderi Francesco Paolo per 6 gare – Campionato Allievi Regionali /B – Gara Trapani calcio – Carini del 16 novembre 2008 – C.U. 120 SGS Procedimento 67/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Trapani – Appello avverso squalifica calciatore Scuderi Francesco Paolo per 6 gare – Campionato Allievi Regionali /B – Gara Trapani calcio – Carini del 16 novembre 2008 – C.U. 120 SGS
Procedimento 67/A
La società ASD Trapani ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica per 6 gare inflitta al proprio tesserato Scuderi Francesco Paolo, ritenendola eccessiva in relazione a quanto effettivamente accaduto.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, rilevato che l’atto irregolare che ha determinato la squalifica del calciatore in oggetto come descritto dall’arbitro è consistito in una leggera spinta al braccio sinistro dell’arbitro a seguito di una sua decisione ritenuta errata,accertato che a tale gesto comunque irregolare e deprecabile,non è stato dato seguito né con ulteriori proteste né con offese di alcun tipo
DELIBERA
Di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Scuderi Francesco Paolo (Trapani Calcio)
Senza addebito di tassa
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