COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD San Foca Calcio (SR) – Appello avverso punizione sportiva della perdita della gara – Campionato 1° Categoria/F – Gara San Foca – Calcio Valverde del 09 novembre 2008 – C.U. N.108 LND del 13/11/08 Procedimento 68/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD San Foca Calcio (SR) – Appello avverso punizione sportiva della perdita della gara – Campionato 1° Categoria/F – Gara San Foca – Calcio Valverde del 09 novembre 2008 – C.U. N.108 LND del 13/11/08 Procedimento 68/A Il Giudice Sportivo territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. N.108 LND del 09/11/2008 ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD San Foca Calcio responsabile con la società ospite della rissa fra calciatori avvenuta al 30’ del secondo tempo a causa di un fallo di giuoco di un proprio tesserato. La società San Foca ha presentato appello a questa Commissione Disciplinare. Denuncia la ricorrente il premeditato e violento atteggiamento perpetrato da alcuni calciatori della società Valverde ai danni di propri tesserati infarcito anche da atteggiamenti minacciosi, tutto ciò sin dall’inizio della gara a fino all’accadimento della rissa; chiede, pertanto, che venga confermato il risultato conseguito in campo. La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: dalla lettura del rapporto di gara, emerge in maniera chiara ed inequivocabile la responsabilità di entrambi le società per la condotta rissosa di alcuni calciatori che si scambiavano calci, pugni, sputi e spinte ed in parte riconosciuti dall’arbitro, il quale,valutata l’impossibilità di sedare la rissa, constatata l’assenza della Forza Pubblica decideva di sospendere definitivamente la gara; acclarato che l’art.35 del CGS al comma 1.1 recita che i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; ritenuto che la condotte tenute dai calciatori sono state giustamente rubricate e la responsabilità delle società adeguatamente sancite dal Giudice Sportivo territoriale; questa Decidente censurati i comportamenti non regolamentari tenuti dai tesserati causa della rissa, ritiene di respingere l’appello proposto dall’ASD San Foca Calcio; P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto confermando la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 300,00alla società San Foca e di addebitare la tassa reclamo di Euro 130,00 confermando ogni altro provvedimento assunto in prima istanza.
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