COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Stella D’ Oriente – Appello Avverso Squalifica calciatore Chiappara Vincenzo fino al 30 Aprile 2009, squalifica calciatore Musso Salvatore per 6 gare e per la sanzione di Euro 300,00 – Campionato di 1° Categoria/b –Gara ASD Stella D’Oriente – Isola delle Femmine del 08/11/08- C.U. N.108 LND del 13/11/08 Procedimento 69/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Stella D’ Oriente – Appello Avverso Squalifica calciatore Chiappara Vincenzo fino al 30 Aprile 2009, squalifica calciatore Musso Salvatore per 6 gare e per la sanzione di Euro 300,00 - Campionato di 1° Categoria/b –Gara ASD Stella D’Oriente – Isola delle Femmine del 08/11/08- C.U. N.108 LND del 13/11/08 Procedimento 69/A Con appello ritualmente proposto la società ASD Stella D’Oriente chiede una riduzione della sanzione e dei provvedimenti indicati in epigrafe perché ritiene, che quanto accaduto, è stato dovuto al nervosismo e a provocazioni subiti dai propri giocatori durante tutta la partita. La commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso e esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: A fine partita alcuni calciatori della società ricorrente entravano in contatto con alcuni calciatori della società avversaria ed iniziavano una rissa con i tifosi locali. Nello stesso momento il calciatore Chiappara Vincenzo prendeva il pallone e lo scagliava violentemente contro l’arbitro e inseguiva lo stesso sino all’ingresso dello spogliatoio e non provocava ulteriori danni perche l’arbitro riusciva a chiudere prontamente la porta. Durante il parapiglia il direttore di gara riusciva ad identificare il calciatore Musso Salvatore il quale teneva un contegno aggressivo e minaccioso nei confronti dello stesso. Tenuto conto che il tutto è descritto in maniera chiara ed inequivocabile dal direttore di gara, acclarato che quanto esposto dallo stesso ha fede privilegiata, secondo quanto stabilito dalle norme federali,questa decidente ritiene di confermare quanto contestato al calciatore Chiappara Vincenzo perché il suo comportamento non ha avuto un esito più grave solo per la prontezza dello stesso Direttore di gara che riusciva a chiudersi nello spogliatoio; Di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore Musso Salvatore in quanto il suo comportamento, se pur censurabile,si è limitato solo a proteste verbali senza provocare alcun altra conseguenza; Di confermare la sanzione pecuniaria inflitta per avere accertato la responsabilità della Società Stella D’Oriente su quanto accaduto; PQM DELIBERA Di confermare la squalifica al calciatore Chiappara Vincenzo (Stella D’Oriente ) fino al 30 Aprile 2009 Di confermare la sanzione inflitta di Euro 300,00 (Stella D’Oriente) Di determinare la squalifica nei confronti del calciatore Musso Salvatore (Stella D’Oriente)in quattro gare per l’effetto di restituire la tassa reclamo di Euro 130,00
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