COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Maimone Angelo ( Presidente pro tempore A.S.D. Olimpia) 2. Società A.S.D. Olimpia S. Pietro Procedimento 34/A3
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°130 del 27/11/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Maimone Angelo ( Presidente pro tempore A.S.D. Olimpia)
2. Società A.S.D. Olimpia S. Pietro
Procedimento 34/A3
Considerato che la Procura Federale con nota 1646/1395 del 13 Ottobre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. e art.4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 18 Novembre 2008 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite ha prodotto nota giustificativa per la mancata presenza e nota difensiva
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti ,come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Maimone Angelo l’inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Olimpia S. Pietro l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nella loro memoria difensiva confermano la mancata indicazione del nominativo dell’allenatore nella scheda di censimento ma anche avanzato richiesta del relativo tesseramento in data 15 Settembre 2007 ufficializzato in data 28 Novembre 2007
Ritenuto che la richiesta di tesseramento di un tecnico non è esaustiva dell’obbligo in materia contemplato, tesseramento, invece, che si ufficializza ed ha validità con il rilascio del relativo tesserino da parte del Centro Tecnico competente in materia.
Va tenuto presente l’avvenuto tesseramento, però tardivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Miamone Angelo (Presidente pro tempore della A.S.D. Olimpia S. Pietro) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno)
Alla società A.S.D. Olimpia S. l’ammenda di €200,00 (duecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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