COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Plutia – avverso squalifica calciatore Di Benedetto Giorgio per 5 gare Campionato Calcio a 5 C2/c Plutia- M e M Futsal del 15/11/08 – C.U. N. 118 C/5 del 19/11/08 Procedimento 72/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Plutia – avverso squalifica calciatore Di Benedetto Giorgio per 5 gare Campionato Calcio a 5 C2/c Plutia- M e M Futsal del 15/11/08 – C.U. N. 118 C/5 del 19/11/08 Procedimento 72/A Letto l’appello ritualmente proposto in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Di Benedetto Giorgio e con il quale si chiede il benevolo accoglimento dello stesso si osserva: il comportamento assunto dal calciatore è stato soltanto di protesta verbale e nel referto si rileva, che è stata colpita la parte dello spogliatoio dell’arbitro, ma non è identificato l’autore,per cui la squalifica può essere determinata come in dispositivo,tenuto conto che le proteste verbali sono precise e non contestate PQM DELIBERA Di determinare la squalifica del calciatore per tre gare senza addebito di tassa non versata
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