COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Cus Palermo – Avverso l’ammenda di Euro 250,00 a carico della società e le squalifiche per quattro gare a carico dei calciatori Panzavecchia Leandro e Varrica Adriano – Gara Campionato C/5 C2 Girone B Cus Palermo- Sport Trabia del 15/11/08- C.U. 118 C/5 del 19/11/08 Procedimento 82/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Cus Palermo – Avverso l’ammenda di Euro 250,00 a carico della società e le squalifiche per quattro gare a carico dei calciatori Panzavecchia Leandro e Varrica Adriano – Gara Campionato C/5 C2 Girone B Cus Palermo- Sport Trabia del 15/11/08- C.U. 118 C/5 del 19/11/08 Procedimento 82/A La ASD Cus Palermo ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni in epigrafe sostenendo che è vero che alcuni propri sostenitori si erano introdotti indebitamente all’interno del recinto di giuoco e avevano tentato di aggredire l’arbitro ma è altrettanto vero che l’aggressione non aveva avuto compimento proprio grazie all’intervento del Dirigente della società Cus Palermo e di alcuni calciatori della stessa Società. Inoltre il calciatore Panzavecchia Leandro non aveva tirato il pallone all’indirizzo dell’arbitro bensì verso la recinzione e comunque accettava disciplinatamente il provvedimento di espulsione preso a suo carico dal Direttore di Gara, mentre il Varrica Adriano non era stato assolutamente l’autore degli insulti all’arbitro come indicato in referto ma al contrario gli autori delle volgari offese erano alcuni sostenitori che stazionavano dietro la panchina da dove il Varrica assisteva alla gara. Per tali motivi la società Cus Palermo ha richiesto un riesame del giudizio di primo esame e un ridimensionamento delle sanzioni a carico della società La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che gli stessi godono di fede privilegiata per consolidata giurisprudenza. Conseguentemente non può essere messo in dubbio che i fatti indicati dall’arbitro siano effettivamente accaduti nei modi descritti in referto e che gli autori siano quelli chiaramente individuati e segnalati dal Direttore di Gara. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello inoltrato dalla società A.S.D. Cus Palermo e di confermare l’ammenda di Euro 250,00 a carico della società nonché la squalifica per 4 gare a carico dei calciatori Panzavecchia Leandro e Varrica Adriano, entrambi tesserati Cus Palermo. Per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo nella misura di Euro 130,00
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