COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S.C. Torracchio (Pa) – avverso sanzioni dell’ammenda di € 300,00 a carico della società, squalifica per cinque gare a carico del calciatore Mendola Luigi e per due gare a carico del calciatore Panto Salvatore Gara C/5 girone B S.C. Torracchio – Termitana 1952 del 12 Novembre 2008 C.U. 14 Pa del 19 Novembre 2008 Procedimento 03/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S.C. Torracchio (Pa) – avverso sanzioni dell’ammenda di € 300,00 a carico della società, squalifica per cinque gare a carico del calciatore Mendola Luigi e per due gare a carico del calciatore Panto Salvatore Gara C/5 girone B S.C. Torracchio – Termitana 1952 del 12 Novembre 2008 C.U. 14 Pa del 19 Novembre 2008 Procedimento 03/B La società S.C. Torracchio ha inoltrato appello avverso le sanzioni in epigrafe a carico della società e dei suoi tesserati ritenendole eccessive se non addirittura poco veritiere in relazione ai fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che la squalifica per due gare a carico del calciatore Panto Salvatore non è impugnabile a norma dell’articolo 45 comma 3b del C.G.S. Nel merito, esaminati gli Atti Ufficiali che godono di fede privilegiata per consolidata Giurisprudenza, è incontestabile, al di là delle dichiarazioni di parte, che i fatti denunciati dall’Arbitro siano effettivamente accaduti nei modi indicati in referto e che per tanto adeguate siano le sanzioni a carico dei responsabili. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello della S.C. Torracchio e di confermare l’ammenda di € 300,00 e la squalifica per cinque gare del calciatore Mendola Luigi (S.C. Torracchio ) e squalifica per due gare a carico del calciatore Pando Salvatore (S.C. Torracchio ). Per l’effetto di addebitare la tassa reclamo non versata nella misura di €130,00
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