COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE WISSER CLUB (PA) avverso la ammenda di €.600,00 a carico della società e le squalifiche sino al 31/03/2009 a carico del calciatore CHINNICI DARIO e per quattro gare a carico del calciatore ALIOTTA NICOLA Gara : WISSER CLUB -3M CALCETTO del 22/11/2008 Campionato: C/5 – C1 C.U.129 del 26/11/2008 Procedimento n° 87/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE WISSER CLUB (PA) avverso la ammenda di €.600,00 a carico della società e le squalifiche sino al 31/03/2009 a carico del calciatore CHINNICI DARIO e per quattro gare a carico del calciatore ALIOTTA NICOLA Gara : WISSER CLUB -3M CALCETTO del 22/11/2008 Campionato: C/5 – C1 C.U.129 del 26/11/2008 Procedimento n° 87/A La ricorrente ha ritenuto eccessiva la sanzione a carico del calciatore Chinnici Dario in relazione al suo effettivo comportamento, nonché addirittura spropositata la sanzione economica a carico della società tenuto conto che il custode del campo aveva solo spintonato l’arbitro senza colpirlo assolutamente con calci e pugni come indicato in referto. Per quanto infine al calciatore Aliotta Nicola, lo stesso aveva solo protestato nei confronti dell’arbitro senza assunzione di comportamenti offensivi né tantomeno minacciosi. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., ritiene che le argomentazioni contenute nel gravame, che prospettano una diversa ricostruzione degli incidenti avvenuti in campo, non possono in alcun modo modificare la dinamica dei fatti esplicitati nel rapporto del Direttore di Gara con estrema chiarezza e precisione nella indicazione degli autori dei comportamenti offensivi ed aggressivi. E’ pertanto incontrovertibile che i fatti si siano svolti nei modi e nella successione di tempo descritti dal Direttore di Gara nel proprio referto e che incontestabile è la responsabilità della società Wisser Club per il comportamento del custode del campo resosi colpevole dell’aggressione all’arbitro 2. Parimenti deprecabili ed inoppugnabili sono i comportamenti offensivi e minacciosi dei calciatori Chinnici Dario e Aliotta Nicola, meritevoli di adeguate sanzioni quali quelle adottate dal Giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società Wisser Club e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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