COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. PIEDIMONTE (CT) avverso squalifica calciatore CONTARINO ORAZIO per 4 gare e inibizione dirigente CONTARINO ANGELO fino al 31.12.2008 Gara PIEDIMONTE-FIUMEFREDDESE del 23.11.2008 Camp : Allievi Provinciali C.U. : n° 20 del 25.11.2008 Delegaz. Prov. di Catania Procedimento: n° 05/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. PIEDIMONTE (CT) avverso squalifica calciatore CONTARINO ORAZIO per 4 gare e inibizione dirigente CONTARINO ANGELO fino al 31.12.2008 Gara PIEDIMONTE-FIUMEFREDDESE del 23.11.2008 Camp : Allievi Provinciali C.U. : n° 20 del 25.11.2008 Delegaz. Prov. di Catania Procedimento: n° 05/B Il G.S. della delegazione provinciale di Catania ha squalificato il calciatore Contarino Orazio della soc. Piedimonte per 4 gare, espulso per doppia ammonizione e per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, ed inibito il dirigente Contarino Angelo fino al 31.12.2008, anch'esso della società Piedimonte, per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro reiterato a fine gara. Avverso tali provvedimenti ha presentato appello la società A.S.D. Piedimonte chiedendo una riduzione delle pene comminate in prime cure ad entrambi i tesserati sostenendo, a sostegno di tale richiesta, che gli stessi hanno avuto un mero sfogo verbale senza alcuna intenzione di offendere il direttore di gara. La Commissione Disciplinare letti i motivi d'appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: dalla lettura del rapporto di gara emerge in maniera chiara ed inconfutabile la condotta non regolamentare tenuta dal calciatore Contarino Orazio e dal dirigente Contarino Angelo, la prima offensiva e la seconda reiteratamente offensiva nei confronti dell'arbitro; acclarato che tali condotte sono state giustamente rubricate dal giudice di primo esame; ritenuto, nel quantum, equo il provvedimento nei confronti del dirigente che, invece, nella qualità, avrebbe dovuto tenere un contegno d'esempio ed educativo per i suoi giovani calciatori e ritenuto altresì di riformare quello nei confronti del calciatore come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Contarino Orazio per 3 gare; di confermare l'inibizione fino al 31.12.2008 al dirigente Contarino Angelo; per l'effetto di non addebitare la tassa reclamo alla società A.S.D. Piedimonte
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