COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. Dil. Contessa Entellina – Avverso: Punizione sportiva perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 250,00 (1^ rinuncia) GARA: Lampedusa / Contessa Entellina del 3/12/2008 1^ categoria/A C.U. 142 LND del 05 Dicembre 2008 Procedimento 98/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. Dil. Contessa Entellina - Avverso: Punizione sportiva perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 250,00 (1^ rinuncia) GARA: Lampedusa / Contessa Entellina del 3/12/2008 1^ categoria/A C.U. 142 LND del 05 Dicembre 2008 Procedimento 98/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che al reclamo non è allegata l'attestazione dell'invio di copia del reclamo alla controparte, adempimento procedurale necessario a norma degli art. 38 n° 7 e 46 n° 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Peraltro la denuncia della causa di forza maggiore non risulta essere stata proposta al primo giudice, con il rispetto delle altre modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, giusta art. 55 n° 2 delle N.O.I.F. Le riscontrate irregolarità rendono inammissibile il reclamo, senza possibilità alcuna di sanatoria anche nei gradi successivi, come previsto dall'art. 33 n° 9 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA L'inammissibilità del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Dil. Contessa Entellina; Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00)
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