COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Palazzo Adriano (PA) – Avverso disposizione di ripetizione della gara per l’ammenda di Euro 100,00- Gara 3° Categoria Polisportiva Albatros Lercara – palazzo Adriano del 23 novembre 2008 – C.U. 17 del 11 dicembre 2008 – Procedimento 13/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Palazzo Adriano (PA) – Avverso disposizione di ripetizione della gara per l’ammenda di Euro 100,00- Gara 3° Categoria Polisportiva Albatros Lercara – palazzo Adriano del 23 novembre 2008 – C.U. 17 del 11 dicembre 2008 - Procedimento 13/B La società palazzo Adriano ha inoltrato rituale ricorso avverso le decisioni della ripetizione della gara in epigrafe nonché per l’ammenda di Euro 100.00, sostenendo che sono stati i calciatori della propria squadra ad essere stati aggrediti e minacciati e che gli autori delle violenze che hanno determinato la sospensione delle gara erano tifosi della Pol Albatros. Pertanto la ricorrente ha richiesto l’annullamento delle sentenza di primo grado, l’assegnazione di gara vinta a favore della società Palazzo Adriano, l’annullamento dell’ammenda di €100,00 a carico della società.La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, osserva che le difese della società Palazzo Adriano e la sua indicazione dei fatti accaduti, non possono in alcun modo contrastare la recita dei fatti esplicati dall’Arbitro nel proprio referto, per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata e che attestano che la rissa avvenuta fuori dal terreno di gioco abbia visto protagonisti i tifosi delle due società. Pare inoltre del tutto corretta la decisione del Giudice Sportivo di 1° esame il quale ha rilevato che la decisone dell’Arbitro di sospendere la gara non era del tutto condivisibile dal momento che la rissa dei tifosi si svolgeva al di fuori del terreno di giuoco e che, al momento dell’assunzione delle decisione, non sussistevano reali ed incombenti pericoli di attentati dell’Ufficiale di gara e dei calciatori di entrambe le squadre P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello inoltrato dalla società Palazzo Adriano e di addebitare la relativa tassa reclamo di € 130,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it