COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. VIRTUS TERMINI (PA) – Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore Mistretta Giuseppe. Campionato Allievi Regionali Gara Virtus Termini – Pol. Splendore Villabate del 7/12/2008. Comunicato Ufficiale 151 S.G.S. del 11/12/2008 Procedimento 104/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. VIRTUS TERMINI (PA) – Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore Mistretta Giuseppe. Campionato Allievi Regionali Gara Virtus Termini – Pol. Splendore Villabate del 7/12/2008. Comunicato Ufficiale 151 S.G.S. del 11/12/2008 Procedimento 104/A La società in epigrafe ha inoltrato appello avverso la sanzione a carico del proprio tesserato sostenendo che il calciatore, pure reagendo in maniera scomposta e scorretta al provvedimento di espulsione decretato dall’Arbitro, mostrava in seguito ravvedimento per il suo colpevole comportamento e sincero pentimento. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, rileva tuttavia che il calciatore in esame dapprima teneva atteggiamento particolarmente irriguardoso nei confronti dell’Arbitro meritandosi il provvedimento di espulsione al quale reagiva avvicinando l’Arbitro e minacciando di volerlo colpire, infine, a fine gara, attendendo nel presso dello spogliatoio il Direttore di Gara proferendo ulteriori minacce ed insulti. Questo comportamento reiterato e continuato è meritevole di un adeguata sanzione quale quella determinata dal Giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello della società A.S.D. Virtus Termini e di confermare la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Mistretta Giuseppe. Per l’effetto di addebitare la tassa reclamo, non versata, nella misura di € 130,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it