COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE U.S.D. ARAGONA (AG) – avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore GAROFALO ANGELO, inibizione sino al 15/04/2009 del dirigente SEMINERIO GIOVANNI F. e dell’ammenda di €.250,00 a carico della società Campionato 1^ categoria gir. H Gara Aragona – Atl. Caltanissetta del 14/12/2008 – C.U. 162 L.N.D. del 18/12/2008 Procedimento 106/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE U.S.D. ARAGONA (AG) - avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore GAROFALO ANGELO, inibizione sino al 15/04/2009 del dirigente SEMINERIO GIOVANNI F. e dell’ammenda di €.250,00 a carico della società Campionato 1^ categoria gir. H Gara Aragona – Atl. Caltanissetta del 14/12/2008 – C.U. 162 L.N.D. del 18/12/2008 Procedimento 106/A La società US.D. Aragona ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni in epigrafe ritenendole eccessive in relazione ai fatti realmente accaduti in campo, e, conseguentemente, ha richiesto una revisione degli stessi. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva tuttavia che quanto riferito dall’arbitro non può essere posto in dubbio dalle dichiarazioni di parte che, tra l’altro, solo tendono a sminuire gli irregolari comportamenti dei propri tesserati senza produrre dati di fatto tali da condurre ad una revisione delle sanzioni. Il comportamento del calciatore Garofano Angelo è stato offensivo volgare e minaccioso, ed è stato reiterato più volte sia al momento della sua espulsione, all’atto del suo allontanamento dal terreno di giuoco che non voleva abbandonare, sia infine alla fine della gara; ugualmente riprovevole è stato il comportamento del dirigente Seminerio Giovanni F., anch’esso colpevole di avere reiterato il disdicevole atteggiamento durante ed alla fine della gara dando una immagine antisportiva ed diseducativa ai propri tesserati. Per quanto infine all’ammenda la società ricorrente non può essere assolta dalle responsabilità relative alla inopportuna presenza di persone non autorizzate sul terreno di giuoco, a fine gara, e successivamente nell’area dello spogliatoio dell’arbitro il quale subiva pesanti offese e minacce, e che, rilevando come la porta del proprio spogliatoio subiva violente aggressioni con calci e pugni, riteneva opportuno richiedere l’intervento delle FF.OO. che arrivavano di lì a poco fornendogli la necessaria protezione. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società U.S.D. Aragona, e, per l’effetto, di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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