COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CITTÀ DI BAGHERIA (PA) .- Avverso squalifica di 6 gare del calciatore Restivo Angelo – Campionato Eccellenza girone A gara Licata – Città di Bagheria del 21 Dicembre 2008 – C.U. N. 170 LND del 24 Dicembre 2008 Procedimento 110/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CITTÀ DI BAGHERIA (PA) .- Avverso squalifica di 6 gare del calciatore Restivo Angelo – Campionato Eccellenza girone A gara Licata – Città di Bagheria del 21 Dicembre 2008 – C.U. N. 170 LND del 24 Dicembre 2008
Procedimento 110/A
Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede l’annullamento
e, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, adducendo che il giocatore si è dichiarato estraneo ai fatti.
La Commissione Disciplinare, letto l’appello,ed esaminati gli atti di gara e sentite le conclusioni della società presente all’udienza del 13 Gennaio 2009, rappresentata dal proprio legale ( giusta delega depositata) osserva:
gli addebiti a carico del giocatore derivano dal rapporto dell’assistente di gara che descrive senza esitazione, la condotta posta in essere dal calciatore che individua nella persona del capitano Restivo Angelo. E’ fuori di dubbio, che il tesserato della AS Bagheria abbia posto in essere una condotta irriguardosa e senz’altro lesiva della dignità di un Ufficiale di gara. Sotto tale profilo le argomentazioni contenute nei motivi di gravame non possono cogliere nel segno. Rileva, tuttavia, questa Commissione che il comportamento del calciatore, senza dubbio appare grave e merita punizione, ma si sia estrinsecata in atteggiamenti non violenti nei confronti dell’assistente dell’arbitro.
Per tali motivi si ritiene di ridurre la squalifica come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica inflitta al calciatore Restivo Angelo a quattro gare,con diffida del calciatore
Senza addebito della tassa reclamo non versata
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