COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APD FULGATORE (TP) – avverso squalifica dei calciatori Ruggiero Giuseppe per 4 gare per Catalano Giuseppe per tre gare e per D’Aleo Vincenzo per tre gare – inibizione del Dirigente Domingo Francesco sino al 15 Febbraio 2009 Campionato Promozione Girone A Fulgatore – Calcio Canicattì del 21 Dicembre 2008 – C.U.170 LND del 24 Dicembre 2008 Procedimento 114/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
APD FULGATORE (TP) – avverso squalifica dei calciatori Ruggiero Giuseppe per 4 gare per Catalano Giuseppe per tre gare e per D’Aleo Vincenzo per tre gare – inibizione del Dirigente Domingo Francesco sino al 15 Febbraio 2009
Campionato Promozione Girone A Fulgatore – Calcio Canicattì del 21 Dicembre 2008 – C.U.170 LND del 24 Dicembre 2008
Procedimento 114/A
La società Fulgatore ha inoltrato appello avverso le squalifiche in epigrafe ritenendole esagerate in relazione a quanto effettivamente accaduto e sostenendo che né i calciatori né il Dirigente sanzionato hanno proferito parole offensive all’indirizzo dell’ufficiale di gara.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara, che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, non mette in dubbio alcuno che le contestazioni mosse ai tesserati della società Fulgatore siano quelle dettagliatamente e chiaramente descritte dagli ufficiali di gara. Le accuse mosse ai calciatori e al Dirigente della società Fulgatore manifestano reiterati comportamenti anti sportivi, offensivi, volgari e minacciosi meritevoli di adeguate sanzioni quali quelle determinate dal Giudice di primo esame.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare il ricorso inoltrato dalla società APD Fulgatore e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo di Euro 130,00.
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