COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. COMISO (Rg) – Avverso la squalifica inflitta all’allenatore Fichera Alessandro fino al 31 Dicembre 2012 Campionato Promozione /D Gara: Misterbianco – Comiso del 31 Dicembre 2008 Comunicato ufficiale 162 LND del 18 Dicembre 2008 Procedimento 115/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. COMISO (Rg) – Avverso la squalifica inflitta all’allenatore Fichera Alessandro fino al 31 Dicembre 2012 Campionato Promozione /D Gara: Misterbianco – Comiso del 31 Dicembre 2008 Comunicato ufficiale 162 LND del 18 Dicembre 2008 Procedimento 115/A Con appello ritualmente proposto la società Comiso chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato adducendo che lo stesso veniva toccato negli affetti familiari e per questo si lasciava andare alla condotta contestata. La Commissione Disciplinare letto l’appello, esaminati gli atti di gara e ascoltati i rappresentanti della società comparsi all’udienza del 13 Gennaio 2009 osserva: dal raffronto del supplemento del rapporto di gara sottoscritto dall’Arbitro, nonché dai rapporti dagli Assistenti Ufficiali si evince la condotta posto in essere dall’allenatore, il quale in seguito alla concessione di un calcio di rigore, entrava in campo ed assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti di un Assistente arbitrale e successivamente colpiva violentemente il Direttore di gara nella guancia sinistra che gli procurava fortissimo dolore tanto che lo stesso si vedeva costretto ad interrompere la partita. Alla luce di tali avvenimenti che si evincono dagli atti di gara è indubbia la gravità delle condotte violente ed aggressive, poste in essere dal Fichera nei confronti degli Ufficiali di gara sicché non possono avere alcun pregio le doglianze difensive che invocano l’attenuante della provocazione ( che non emerge dagli atti ), né la circostanza che, prima d’allora il Fichera si sia sempre comportato correttamente. Per tanto, la condotta violenta dell’allenatore sig. Fichera merita censura e va punita con la sanzione inflitta dal Giudice di primo esame e va confermata, P.Q.M. DELIBERA Di rigettare il ricorso e di addebitare la tassa reclamo di € 130,00
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