COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. USCLO PACE (ME) – avverso perdita gara, ammenda, inibizione dirig., squalifiche calciatori Gara : POMPEI-USCLO PACE del 30.11.2008 Camp. : 3° Ctg C.U. : n° 15 del 03.12.2008 Com.Prov. ME Procedimento 12/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. USCLO PACE (ME) - avverso perdita gara, ammenda, inibizione dirig., squalifiche calciatori Gara : POMPEI-USCLO PACE del 30.11.2008 Camp. : 3° Ctg C.U. : n° 15 del 03.12.2008 Com.Prov. ME Procedimento 12/B Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Messina con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 15 del 03.12.2008 dello stesso Comitato, ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla soc. Usclo Pace ritenendola responsabile della rissa che coinvolgeva dirigenti e calciatori diversi di entrambe società e che comportava la sospensione della gara da parte dell’arbitro. Infliggeva altresì inibizione e squalifiche diverse al dirigente ed ai calciatori coinvolti in tale rissa. Avverso tali provvedimenti ha presentato appello la soc. Usclo Pace che contesta integralmente il contenuto, le motivazioni e le determinazioni del Giudice Sportivo, ritenendo, per quanto confutato, responsabili della rissa i comportamenti violenti ed antisportivi tenuti da tesserati e calciatori della società Pompei. Chiede pertanto l’annullamento di tutti i provvedimenti adottai in prime cure nonché la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: dalla lettura del rapporto di gara non emerge una specifica responsabilità della rissa addebitabile al dirigente accompagnatore della soc. Usclo Pace sig. Di Stefano Francesco reo, invece, di marcate e vibrate proteste nonché di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro; si evince dal referto arbitrale che dopo l’iniziale rissa, che coinvolgeva da una parte un dirigente ed un calciatore della soc. Pompei (Tuttobene Roberto e Tuttobene Marco) e dall’altra un calciatore (Ferrera Santi) della soc. Usclo Pace in compagnia di una persona estranea introdottasi indebitamente in uno spazio fra il terreno di gioco e gli spogliatoi, e a cui si unirono di seguito anche altri calciatori di ambedue le società dei quali, riconosciuti dall’arbitro, i sigg. Mangraviti Giuseppe della soc. Usclo Pace , Tuttobene Alessandro e Tuttobene Giacomo della soc. Pompei; Il direttore di gara, considerato il numero dei partecipanti alla rissa, notata l’assenza della Forza Pubblica, valutata l’impossibilità di ripristinare la calma, anche per la mancata collaborazione di ambedue le società, decideva, giustamente, la sospensione della gara; Acclarato che l’art. 35 del C.G.S. al comma 1.1 recita che i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; Atteso che la responsabilità della sospensione della gara è ascrivibile ad ambedue le società che parteciparono alla rissa con i loro tesserati, questo Organo Giudicante ritiene di riformare i provvedimenti del G.S. come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla soc. Pompei e alla soc. Usclo Pace; l’ammenda di € 250,00 alla soc. Pompei e alla soc. Usclo Pace; di confermare la inibizione al dirigente accompagnatore Di Stefano Francesco della soc. Usclo Pace, di squalificare per 4 gare i calciatori Ferrera Santi e Mangraviti Giuseppe della soc. Usclo Pace; di squalificare per 4 gare il calciatore Tuttobene Giacomo della soc. Pompei; di confermare la squalifica per 2 gare al calciatore Venuto Giuseppe della soc. Usclo Pace; di confermare quanto statuito dal G.S. e pubblicato sul C.U. n° 20 in ordine alla squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Tuttobene Alessandro della soc. Pompei; di rimettere gli atti al G.S. del Comitato Provinciale di Messina in ordine all’adozione di provvedimenti disciplinari, omessi in prime cure, al dirigente della soc. Pompei sig. Tuttobene Roberto e al calciatore della stessa società Tuttobene Marco, rei entrambi di avere partecipato alla iniziale rissa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it