COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. CITTA’ DI GAGGI (ME) – avverso punizione sportiva di perdita della gara e ammenda di €.200,00 – Campionato 2^ categoria Gir.F RealAci – Città di Gaggi del 14/12/08 Comunicato Ufficiale LND 162 del 18/12/08 Procedimento 108/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. CITTA’ DI GAGGI (ME) – avverso punizione sportiva di perdita della gara e ammenda di €.200,00 – Campionato 2^ categoria Gir.F RealAci - Città di Gaggi del 14/12/08 Comunicato Ufficiale LND 162 del 18/12/08 Procedimento 108/A La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ha rilevato che la ricorrente ha omesso di inviare copia del ricorso alla controparte contravvenendo le disposizioni di cui all’art. 33 comma 5 del C.G.S. Tale irregolarità procedurale costituisce motivo di inammissibilità del ricorso, senza esame di merito. P.Q.M. DELIBERA di respingere per inammissibilità l’appello inoltrato dalla Società. A.S.D. Città di Gaggi e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo di €.130,00.
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