COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Solicchiata -Avverso perdita della gara inibizione Dir. Brunetto G.Luca Campionato prima categoria girone D Gara Solicchiata – SC Itala del 30 Novembre 2008- C.U. 162 LND del 18 Dicembre 2008 Procedimento 117/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Solicchiata -Avverso perdita della gara inibizione Dir. Brunetto G.Luca Campionato prima categoria girone D Gara Solicchiata – SC Itala del 30 Novembre 2008- C.U. 162 LND del 18 Dicembre 2008
Procedimento 117/A
La società Solicchiata ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, della perdita della gara e l’inibizione del dirigente Brunatto G. Luca e chiede che venga riconfermato il risultato conseguito sul campo della partita indicata in epigrafe e l’annullamento della inibizione del proprio tesserato perché sostiene di non aver ricevuto da parte della Società SC Itala nessuna comunicazione inerente al reclamo oggetto delle decisioni del Giudice Sportivo.
La Commissione Disciplinare, letto il ricorso rileva che la società Solicchiata, in ottemperanza a quanto disposto dall’art 46 comma 5 del C.G.S. non ha provveduto a mandare alla società SC Itala l’inoltro del reclamo della partita indicata in oggetto. Tale difetto procedurale e causa di inammissibilità del ricorso. Per quanto attiene invece, l’inibizione del dirigente Brunetto G. Luca questa Decidente ritiene di confermare la sanzione così come da dispositivo, ad ogni buon fine si annota che la società S.C. Itala ha debitamente inviato copia del reclamo prodotto al Giudice Sportivo, con raccomandata n°134567298-9 del 09 Dicembre 2008, alla odierna ricorrente
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso e di confermare l’inibizione del dirigente Brunetto G. Luca sino al 25 Gennaio 2009 e di addebitare la tassa reclamo non versata di € 130,00
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