COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. Aquila Caltagirone – Avverso decisione Giudice Sportivo Campionato Promozione /B Gara San Gregorio – Aquila Caltagirone del 14 Dicembre 2008 C.U. 170 LND del 24 Dicembre 2008 Procedimento 122/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Pol. Aquila Caltagirone – Avverso decisione Giudice Sportivo Campionato Promozione /B Gara San Gregorio – Aquila Caltagirone del 14 Dicembre 2008 C.U. 170 LND del 24 Dicembre 2008
Procedimento 122/A
Con appello ritualmente proposto la società Pol. Aquila Caltagirone ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo nella gara indicata in epigrafe, perché sostiene che il calciatore Darrigo Francesco della società San Gregorio nella gara del 07 Dicembre 2008 Ragzzini Generali – San Gregorio è stato espulso e quindi in posizione irregolare nella gara San Gregorio – Aquila Caltagirone del 14 Dicembre 2008 e chiede di riformare la decisone del Giudice Sportivo.
La Commissione Disciplinare letti i motivi del ricorso ed esaminati gli Atti Ufficiali di gara e sentita il rappresentante della società Aquila Caltagirone all’udienza del 13 Gennaio 2009 osserva:
il calciatore Darrigo Francesco in occasione della gara Ragazzini Generali – San Gregorio del 07 Dicembre 2008 contrariamente quanto risulta dal rapportino di fine gara non è stato espulso ma soltanto ammonito così come pubblicato sul C.U. 150 del 11 Dicembre 2008; non risulta, infatti, nel rapporto di gara come espulso, riportando lo stesso rapporto di gara nello spazio riservato alle annotazioni di calciatori espulsi, la annotazione “giocatori espulsi – nessuno” per tanto l’appello cosi proposto non è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare il ricorso e di addebitare la relativa tassa reclame di € 130,00 non versata.
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