COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GSD Sacro Cuore Milazzo (ME)- Avverso squalifica calciatore Ullo Roberto per 5 gare – Campionato Promozione girone C gara N. Linguaglossa – S.C. Milazzo del 04 Gennaio 2009 – C.U. N. 181 LND del 8 Gennaio 2009 Procedimento 124/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GSD Sacro Cuore Milazzo (ME)- Avverso squalifica calciatore Ullo Roberto per 5 gare – Campionato Promozione girone C gara N. Linguaglossa – S.C. Milazzo del 04 Gennaio 2009 – C.U. N. 181 LND del 8 Gennaio 2009 Procedimento 124/A Al 45° del secondo tempo a seguito dell’espulsione, per doppia ammonizione, il calciatore Ullo Roberto assumeva un comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti del Direttore di gara . La società SC Milazzo propone appello avverso le decisione del Giudice Sportivo in ordine alla sanzione indicata in epigrafe perché la ritiene sproporzionata in ordine ai fatti realmente accaduti e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letto l’appello, ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: L’arbitro, nel referto di gara, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata,descrive in maniera chiara ed inequivocabile quanto accaduto. Il comportamento tenuto dal calciatore Ullo Roberto è certamente censurabile e contrario a qualsiasi norma regolamentare, ma atteso che il suo atteggiamento si è limitato a solo delle proteste verbali senza provocare ulteriori conseguenze, né danni fisici al Direttore di gara si decide come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare a quattro le giornate di squalifica al calciatore Ullo Roberto Senza addebito di tassa.
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