COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Sancataldese (CL) – Avverso squalifica calciatore Fichera Gianmarco fino al 30 aprile 2009 – Campionato Allievi Regionali girone D gara Real Nissa – Sancataldese del 04 gennaio 2009 – C.U.182 S.G.S. Procedimento 125/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Sancataldese (CL) – Avverso squalifica calciatore Fichera Gianmarco fino al 30 aprile 2009 – Campionato Allievi Regionali girone D gara Real Nissa – Sancataldese del 04 gennaio 2009 – C.U.182 S.G.S. Procedimento 125/A Con appello ritualmente proposto la Società Sancataldese chiede una riduzione della squalifica del calciatore Fichera Gianmarco perche la ritiene sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto. Questa Commissione Disciplinare, letti l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Il calciatore Fichera Gianmarco si è reso colpevole di condotta di giuoco particolarmente pericolosa in danno di un avversario e di aver protestato a fine gara con l’arbitro nel chiedere spiegazione del motivo della sua espulsione. I fatti contestati al calciatore Fichera Gianmarco descritti dal Direttore di gara nel suo referto sono certamente censurabili, ma atteso che il tutto è avvenuto durante una fase concitata della partita, e che il comportamento avuto nei confronti del Direttore di gara alla fine si è limitato a proteste labiali senza alcuna conseguenza fisica dello stesso questa Commissione decide come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA Di determinare a tutto il 15 Marzo 2009 la squalifica del calciatore Fichera Gianmarco Senza addebito della tassa reclamo.
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