COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. Villafranca Tirrena (Me) – Avverso squalifica per tre giornate e ammenda € 1000,00 Campionato eccellenza Gara Villafranca Tirrena – Trecastagni del 03 Gennaio 2009 C.U. 181 LND del 08 Gennaio 2009 Procedimento 126/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Pol. Villafranca Tirrena (Me) – Avverso squalifica per tre giornate e ammenda € 1000,00 Campionato eccellenza Gara Villafranca Tirrena – Trecastagni del 03 Gennaio 2009 C.U. 181 LND del 08 Gennaio 2009
Procedimento 126/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente, che chiede di esse4re sentita all’udienza dibattimentale, e nel quale fa presente che i fatti accaduti sono gravi nella loro dinamica, ma possono essere rivisti alla luce del comportamento fattivo dei dirigenti addetti al servizio d’ordine. Chiede, quindi, una soluzione più conforme pur non sfuggendo alla responsabilità addebitate alla società, conseguentemente, una più mite sentenza con una riduzione di sanzione.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed il referto di gara, convocata ritualmente la società all’udienza dibattimentale del 20 Gennaio 2009, osserva:
- Sentito il legale rappresentante della società appellante che ha ribadito quanto già rassegnato nelle difese già presentate;
- I fatti descritti nel referto arbitrale e negli allegati sono chiari e non si prestano ad alcuna censura;
- Il comportamento fattivo dei dirigenti della società ricorrente è anche indicato nel referto e per tale ragione non ha provocato ulteriori conseguenze a seguito del comportamento tenuto dai propri sostenitori, che va sicuramente censurato.
Per tale ragione questa Decidente commisura la sanzione inflitta in primo grado come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in 2 (due) giornate di squalifica del campo della società Pol. Villafranca Tirrena, senza addebito di tassa non versata.
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