COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.LIB. RARI NANTES (SR) – avverso inibizione Sig. Campisi Giuseppe sino al 31 Marzo 2009- Campionato allievi regionali gara Siracusa – Rari Nantes del 18 Gennaio 2009 – C.U. 207 S.G.S. del 23 gennaio 2009 Procedimento 139/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.LIB. RARI NANTES (SR) – avverso inibizione Sig. Campisi Giuseppe sino al 31 Marzo 2009- Campionato allievi regionali gara Siracusa – Rari Nantes del 18 Gennaio 2009 – C.U. 207 S.G.S. del 23 gennaio 2009 Procedimento 139/A L’arbitro della gara a margine riportata riferisce sul rapporto di gara del comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal Sig. Campisi Giuseppe dirigente della società Rari Nantes, non iscritto in distinta, e la cui identità riconosceva personalmente. Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n.207/ S.G.S. 46 del 23 gennaio 2009 infligge al sig. Campisi Giuseppe, già inibito fino al 10 febbraio 2009, ulteriore inibizione fino al 31 marzo 2009 con la motivazione “per avere assunto contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società Rari Nantes Siracusa sostenendo che l’arbitro non avesse potuto individuare il Sig. Campisi fra altri sostenitori che inveivano contro l’arbitro a causa della distanza fra il terreno di giuoco e la tribuna dove trovasi il proprio tesserato. Chiede pertanto, l’annullamento della pena inflitta in primo grado. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: acclarato che l’art 35 comma 1.1 del C.G.S. riporta che i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; ritenuto che quanto affermato dall’arbitro sul referto è riportato in forma chiara ed inequivocabile; P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello della Società Rari Nantes confermando l’inibizione fino al 31 marzo 2009 al sig. Campisi Giuseppe, con l’addebito della tassa reclamo di Euro 130,00
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