COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C.D. CIMINNA (Pa) – avverso squalifica per tre gare calciatore Ferrara Giovanni Battista . Campionato Prima Categoria Gara: Città di Castellana – Ciminna del 18 Gennaio 2009 – C.U. 203 LND del 22 Gennaio 2009 Procedimento 143/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C.D. CIMINNA (Pa) – avverso squalifica per tre gare calciatore Ferrara Giovanni Battista . Campionato Prima Categoria Gara: Città di Castellana – Ciminna del 18 Gennaio 2009 – C.U. 203 LND del 22 Gennaio 2009 Procedimento 143/A La società ricorrente chiede una riduzione della squalifica impugnata in epigrafe indicata deducendo a motivazione che il proprio calciatore, reo solamente di un fallo nei confronti di un avversario, reagiva ad un atto di violenza perpetrato in suo danno dallo stesso avversario; ritiene la ricorrente, che il fatto è senza dubbio censurabile e punibile con più equa misura tenuto conto, ribadisce, di reazione per quanto subito su iniziativa dell’avversario reo della violenza posta in essere “in primis”. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara osserva che la dinamica dell’accaduto è nel rapporto di gara riportata nei termini indicati nel gravame; ritiene, pur dichiarando censurabile la reazione, di terminare la sanzione come in dispositivo. Per tanto DELIBERA Di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Ferrara Giovanni Battista (A.C.D. Ciminna) Per l’effetto non si addebita tassa
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