COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. CITTA’ DI NARO (Ag) – avverso sanzione di perdita della gara per 3-0 e squalifiche ai calciatori MONTAGNA GAETANO (4 gare), DESTRO CALOGERO (al 07/01/2014), NAPOLI CALOGERO MASSIMO (al 07/01/2013), VINCIGUERRA FILIPPO (6 gare) – Gara campionato 3^ cat. Alessandria della Rocca-Città di Naro del 04/01/2009 – Comunicato Ufficiale 25 AG del 08/01/2009 Procedimento 19//B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. CITTA’ DI NARO (Ag) – avverso sanzione di perdita della gara per 3-0 e squalifiche ai calciatori MONTAGNA GAETANO (4 gare), DESTRO CALOGERO (al 07/01/2014), NAPOLI CALOGERO MASSIMO (al 07/01/2013), VINCIGUERRA FILIPPO (6 gare) – Gara campionato 3^ cat. Alessandria della Rocca-Città di Naro del 04/01/2009 – Comunicato Ufficiale 25 AG del 08/01/2009 Procedimento 19//B La Società A.S.D. Città di Naro ha inoltrato appello avverso le superiori sanzioni opponendo articolate motivazioni contenute nel proprio ricorso e richiedendo la riforma parziale o in toto delle decisioni prese dal Giudice Sportivo di primo esame. La Commissione Disciplinare, rileva tuttavia che il ricorso è stato inoltrato con raccomandata che porta data 16/01/2009, e pertanto oltre il termine di sette giorni consentito dalle vigenti norme regolamentari. Più precisamente si evidenzia che il Comunicato Ufficiale 25 contenente le sanzioni contestate è stato pubblicato dal Comitato di Agrigento il giorno 08/01/2009 e dunque il termine ultimo per il regolare inoltro del ricorso rimaneva determinato nel giorno 15/01/2009. Il ricorso inoltrato, come detto, il giorno 16/01/2009 è dunque fuori termini e tale irregolarità procedurale lo rende inammissibile con preclusione di esame. P.Q.M. DELIBERA Di dichiarare inammissibile per irregolarità procedurale in ordine alla decorrenza dei termini di inoltro l’appello come sopra proposto e, per l’effetto, di incamerare la tassa reclamo versata.
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