COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Società Calcio Collesano “1986” (Pa) avverso squalifica calciatore Città Enrico per tre gare – Gara: Collesano – Giovanile Cefalù del 14 Dicembre 2008 “Campionato Allievi Provinciali” C.U. 18 Pa del 17 Dicembre 2008 Procedimento 20/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Società Calcio Collesano “1986” (Pa) avverso squalifica calciatore Città Enrico per tre gare – Gara: Collesano – Giovanile Cefalù del 14 Dicembre 2008 “Campionato Allievi Provinciali” C.U. 18 Pa del 17 Dicembre 2008 Procedimento 20/B Con appello ritualmente proposto la società interessata chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, adducendo che il calciatore in precedenza non aveva mai posto in essere altri comportamenti del genere. La Commissione Disciplinare letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: la condotta posta in essere dal calciatore della società ricorrente appare senz’altro grave e quindi censurabile (come per altro ammesso dalla stessa società appellante), poiché estrinsecatasi in un atto violento in danno di calciatore avversario. Sotto tale profilo non ha rilevanza la circostanza che il calciatore non sia recidivo. Inoltre la punizione inflitta appare senz’altro proporzionata al gesto consumato oggi in esame. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito della dovuta tassa pari € 62,00
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