COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S.C. D. MessinaAudace (Me) – avverso decisione Giudice sportivo col quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 e l’ammenda di €. 50,00 con relativa diffida della società e l’ammonizione con diffida al dirigente accompagnatore – gara MessinaAudace – Entes Scirocco del 16/11/08 – campionato III categoria girone A – C.U. n. 20 del 07/01/09) Procedimento 21/ B.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S.C. D. MessinaAudace (Me) - avverso decisione Giudice sportivo col quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 e l’ammenda di €. 50,00 con relativa diffida della società e l’ammonizione con diffida al dirigente accompagnatore – gara MessinaAudace - Entes Scirocco del 16/11/08 – campionato III categoria girone A – C.U. n. 20 del 07/01/09) Procedimento 21/ B. Con reclamo ritualmente proposto la società ricorrente chiede di procedere all’annullamento del provvedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 29, comma IX del c.g.s. per il mancato rispetto delle formalità previste e segnatamente, come adduce l’appellante, per non avere, la società Entes Scirocco, inviato, come dovuto, alcuna comunicazione di reclamo a mezzo raccomandata presso la sede della propria società. La Commissione disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti del procedimento e compiuti i dovuti accertamenti osserva: dagli atti del fascicolo si evince che il reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto proposto dalla società Entes Scirocco è stato comunicato, a mezzo raccomandata alla società oggi reclamante in Via Garibaldi n. 118, Messina, ancorchè la stessa sembrerebbe essere tornata al mittente per essere il destinatario “sconosciuto all’indirizzo”. Tuttavia, dagli accertamenti esperiti si è acclarato che la sede della società appellante risulta ubicata allo stesso indirizzo e nella medesima località ove era stata inviata la comunicazione di reclamo, da parte dell’Entes Scirocco. Sicchè, sotto tale profilo si ritiene che la detta società abbia regolarmente adempiuto a quanto sancito dall’art. 29, comma V, del c.g.s. P.Q.M. DICHIARA di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa pari a €. 130,00.
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