COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. ATLETICO ROCCALUMERA (ME) – avverso squalifica calciatori Minè Alessio per 5 gare e Frazzica Matteo per 3 gare – Gara Accademy Ciummaredda – Atletico Roccalumera del 17.01.2009 – Campionato di Terza Categoria Procedimento 23/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. ATLETICO ROCCALUMERA (ME) – avverso squalifica calciatori Minè Alessio per 5 gare e Frazzica Matteo per 3 gare – Gara Accademy Ciummaredda – Atletico Roccalumera del 17.01.2009 – Campionato di Terza Categoria Procedimento 23/B L’appellante, pur ritenendo non corretto e sbagliato il comportamento tenuto dai calciatori oggetto dei provvedimenti disciplinari in esame, ritiene questi sproporzionati in relazione a quanto accaduto; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e il reclamo ritualmente proposto, osserva: Quanto riferito a discolpa dell’appellante non rileva in ordine all’entità della sanzione, che in entrambi i casi appare adeguata alla condotta descritta dal Diretto di gara; 2) Trattandosi di procedimento disciplinare, gli atti di gara fanno piena prova dei fatti accaduti e dalla lettura degli stessi non si ravvisano elementi tali da porre in dubbio il contesto sanzionatorio; P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello come sopra proposto; Con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00=).
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