COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. SPORTING CENTURIPE (EN) – avverso squalifica calciatori Roccella Marco Nunzio e Felice Vito per 4 gare – Gara Sporting Centuripe – Gymnica del 17.01.2009 – Campionato di Calcio a 5/D Procedimento 24/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. SPORTING CENTURIPE (EN) – avverso squalifica calciatori Roccella Marco Nunzio e Felice Vito per 4 gare – Gara Sporting Centuripe – Gymnica del 17.01.2009 – Campionato di Calcio a 5/D Procedimento 24/B L’appellante, chiede riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori indicati, sostenendo che il referto di gara contenga risultanze false e prive di fondamento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara e pertanto non possono assumere rilevanza considerazioni difensive che non abbiano supporto negli atti stessi ovvero non siano desumibili da logiche deduzioni rapportabili ai fatti descritti dal Direttore di gara; Nel caso in specie niente è ravvisabile che possa avvalorare le tesi difensive proposte, mentre di contro adeguate appaiono le sanzioni irrogate, non palesandosi la necessità di alcuna riduzione; P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello come sopra proposto; Con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00=).
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