COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.C. NOTINESE (Sr) – avverso la squalifica per tre gare del calciatore PRICONE SALVATORE – Gara C/5 C2-D Torre Palazzelle – Notinese del 17/01/09 C.U.202/C5 del 21/01/2009 Procedimento 134/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.C. NOTINESE (Sr) - avverso la squalifica per tre gare del calciatore PRICONE SALVATORE - Gara C/5 C2-D Torre Palazzelle - Notinese del 17/01/09
C.U.202/C5 del 21/01/2009
Procedimento 134/A
La società Notinese ha inoltrato rituale appello avverso la sanzione in epigrafe, sostenendo principalmente come il proprio tesserato sia stato aggredito da un avversario senza reagire in alcun modo.
La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che per norma regolamentare godono di fede privilegiata, osserva tuttavia che non si può negare che il fatto violento ed aggressivo sia accaduto e che si sia svolto così come indicato dall’arbitro: i due calciatori sono stati chiaramente notati nell’atto di scambiarsi reciprocamente calci e pugni. Tale comportamento assolutamente deprecabile ed antisportivo, rimasto comunque circoscritto nel solo momento dello scontro fisico e rimasto senza conseguenza alcuna, merita una adeguata sanzione quale quella in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
In accoglimento del ricorso della società A.S.C. Notinese di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Pricone Salvatore.
Per l’effetto con senza addebito di tassa.
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