COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°234 del 12/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE U.S.D. NOTO – avverso decisione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla gara: Aquila Caltagirone/Noto del 4 gennaio 2009 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. N° 203 DEL 21.1.2009 – Proc. n° 136/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°234 del 12/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
U.S.D. NOTO – avverso decisione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla gara: Aquila Caltagirone/Noto del 4 gennaio 2009 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. N° 203 DEL 21.1.2009 – Proc. n° 136/A –
La Società ricorrente, sostenendo una interpretazione delle norme regolamentari vigenti in materia e attinenti al caso in esame, chiede la revoca del provvedimento impugnato perché assunto su presupposti analogici riferentisi a precedenti casi e fatti non analoghi a quello che oggi ci interessa.
- La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti tutti che interessano modalità, circostanze ed elementi di straordinaria natura e non comunemente ricorrenti, osserva che il caso di che trattasi trova collocazione in un contesto diversificato da ordinari e normali episodi che interessano l’umano quotidiano vivere sociale.
Siamo chiamati a ricordare che un giovane calciatore è rimasto vittima di un incidente stradale alquanto grave che gli causava uno stato di coma tanto da rendersi necessario un immediato ricovero nel reparto di Anestesia e Rianimazione presso l’Azienda Ospedaliera del luogo.
- Che tale più che spiacevole circostanza abbia ingenerato uno stato di profondo disagio psicologico e fisico in tutti i compagni di squadra dello sfortunato calciatore è verosimilmente plausibile e giustificato.
- Da ciò la comunicazione della Società vittima del fatto, presentata all’arbitro della gara, di non essere in grado di partecipare alla gara stessa, stante lo stato d’animo alquanto depresso di propri calciatori. Quindi non può parlarsi di rinuncia, essendo presente la Società interessata e con i suoi calciatori. E’ non è da sottovalutare che l’odierna ricorrente prestava il proprio consenso a rinviare l’incontro di calcio che doveva disputarsi, avanzano, però, in proposito condizioni, come si evince in sede di sue controdeduzioni inviate al Giudice Sportivo e come evidenziate dalla Società Aquila Caltagirone nelle riserve scritte consegnate all’arbitro, compiacendosi della signorile disponibilità espressa in tal senso dalla Società controparte ed evidenziata nel reclamo tendente al riconoscimento di una indicata forza maggiore.
- Certamente la Società Aquila Caltagirone non aveva alcun interesse a non disputare la gara ed è lungi, da parte di questo Organo decidente, ipotizzare che la Società U.S.D. Noto voglia profittare di una malagurata circostanza per ricavarne il massimo beneficio non disputando la gara.
Il suo appello prodotto merita rispetto, anche se esprime formale rinvio a norme generali che disciplinano la materia in esame. Giova ricordare, come più volte ribadito da Organi di Disciplinari sportiva superiori, che la disputa di una gara va comunque salvaguardata, garantita nel suo normale svolgimento e ciò nel rispetto anche degli interessi delle parti e dei principi morali, sociali ed educativi che lo sport indica e realizza.
- Il superiore convincimento trova conforto nelle analoghe situazioni verificatesi anche in campo nazionale con le decisioni e statuizioni in merito adottate e che porta alla decisione di questo Organo giudicante, come in dispositivo;
Pertanto
DELIBERA:
di non accogliere la richiesta di cui nell’appello come sopra prodotto, confermando integralmente la decisione assunta in primo esame dal Giudice Sportivo.
Per l’effetto, si provvede all’addebito della tassa dovuta.
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