COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S. CITTA’ DI MONFORTE Avverso: Punizione sportiva perdita gara per 0 -3; C.U. N° 181 dell’8/1/2009 GARA: Giovani Zafferana / Città di Monforte del 13/12/2008 (Promozione girone C). Procedimento 127/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S. CITTA' DI MONFORTE Avverso: Punizione sportiva perdita gara per 0 -3; C.U. N° 181 dell'8/1/2009 GARA: Giovani Zafferana / Città di Monforte del 13/12/2008 (Promozione girone C). Procedimento 127/A Propone appello la Soc. Città di Monforte, lamentando l'accoglimento del reclamo proposto al Giudice Sportivo dalla controparte Giovani Zafferana. Sostiene infatti l'appellante di non avere violato la normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età previsti per le gare del campionato di Promozione, essendosi soltanto verificato un mero errore per l'avvenuto scambio delle maglie nn. 6 e 7 rispettivamente indossate dai calciatori Stramandino Alessandro (1989) e Squadrito Giuseppe (1986). La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il rappresentante della Società appellante e ritualmente acquisito supplemento di referto, osserva quanto segue: Pur negando d'essere stato informato nel corso della gara, l'arbitro ha comunque confermato d'essere stato avvisato a fine gara, da un dirigente della Soc. Città di Monforte dell'avvenuto scambio delle maglie da parte dei calciatori Stramandino e Squadrito. Pur non ritenendo di potere ulteriormente modificare i documenti ufficiali già sottoscritti dalle parti, il direttore di gara riferisce di avere potuto comunque verificare attraverso il riesame dei documenti di identità di avere in effetti ammonito il calciatore n° 6 Stramandino (non già lo Squadrito), riconosciutolo direttamente. Conseguentemente, riferisce ancora testualmente il direttore di gara, “la prima sostituzione effettuata dalla Soc. Città di Monforte riguarda il calciatore Squadrito (1986), portante il numero di maglia n. 7, con il n. 14 Papalia Marco (1982)... al 34' del secondo tempo la sostituzione effettuata dalla Soc. Città di Monforte riguarda il calciatore Stramandino (1989) portante tuttavia il numero di maglia n. 6, con il n. 17 Aloe Carmelo (1989)”. Tutto quanto sopra a precisa conferma quanto rappresentato dalla Società appellante, mancando peraltro agli atti eventuali controdeduzioni della Soc. Giovanni Zafferana, che pure aveva proposto reclamo al Giudice Sportivo ottenendone l'accoglimento, deliberato sulla scorta delle risultanze degli atti ufficiali di gara disponibili in quella sede di primo controllo. Va aggiunto che l'errore dovuto allo scambio delle maglie, riconosciuto dall'arbitro, non assume rilevanza agli effetti dell'invalidazione della gara, non residuando incertezza sulla identità di chi vi ha preso parte e non avendo tale errore comunque influito sul risultato finale, apparendo rispettata la normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età. P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento dell'appello proposto dalla Soc. Città di Monforte, di annullare la delibera impugnata, per l'effetto ripristinando il risultato della gara conseguito in campo; Di porre a carico del calciatore Stramandino l'ammonizione erroneamente annotata a carico del calciatore Squadrito, mandando per le opportune annotazioni; Senza addebito di tassa reclamo (non versata).
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