COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C.S.D. BORGO NUOVO Avverso delibera Giudice Sportivo Gara Stella D’Oriente – Borgo Nuovo del 15/1/2009 Camp. Giov./Reg. /A Procedimento 158/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.C.S.D. BORGO NUOVO Avverso delibera Giudice Sportivo Gara Stella D’Oriente – Borgo Nuovo del 15/1/2009 Camp. Giov./Reg. /A
Procedimento 158/A
Letto l’atto di appello formulato dalla società ricorrente in relazione al provvedimento del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della partita conseguito sul campo rigettando la richiesta di assegnazione della vittoria per 3-0 poiché ritiene che tre nominativi dalle società Stella D’Oriente e precisamente quelli contraddistinti con il n. 1 – 3 – e 4 non avevano titolo a partecipare alla gara in questione poiché la foto apposta sul cartellino federale era diversa da quella del nominativo presente sullo stesso documento di riconoscimento rilasciato dalla Delegazione Provinciale di Palermo. In particolare il giocatore con il n. 1 da alcuni dirigenti e giocatori della società ricorrente è stato identificato con un nome diverso da quello inserito in distinta.
Giustificano ancora le difese svolte nell’atto di appello che il predetto calciatore all’inizio del secondo tempo sarebbe stato sostituito con altro giocatore indicato in distinta.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e le difese svolte dalla società ricorrente, convocata la società appellante all’udienza dibattimentale del 17/2/2009
Sentito il legale rappresentante della società appellante che ha ribadito quanto già rappresentato nelle difese osserva:
il riconoscimento è stato effettuato dal Direttore di gara che non ha evidenziato alcun problema e pertanto, la decidente non ha alcun elemento per riformare il provvedimento del Giudice Sportivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di €130,00
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